Lo sapevi che montare telecamere e/o impianti audiovisivi per controllare i lavoratori e la loro operosità, attraverso un’accordo con i sindacati, non è reato?
Montare delle telecamere per sorvegliare ed ispezionare i tuoi dipendenti costituisce un reato solo nel caso in cui non ci sia un’accordo con i sindacati.
Quindi, se tu, datore di lavoro, senza chiedere l’autorizzazione ai sindacati, hai installato delle videocamere all’interno del posto di lavoro, catturando immagini mentre i tuoi dipendenti lavorano, potresti essere denunciato.
Solamente un patto con i sindacati può consentire all’azienda e/o al datore di lavoro di mettere alcune telecamere esclusivamente «per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale».
Quando sono permesse le telecamere sul lavoro?
All’interno dello Statuto dei Lavoratori, vi è una norma che vieta espressamente l’uso di telecamere ed altri strumenti che consentano l’ispezione a distanza dei lavoratori, ossia tutti i controlli aventi come obiettivo la verifica dell’attività lavorativa da parte dei dipendenti. L’uso di telecamere e videocamere è ammesso solo ed esclusivamente, previo accordo con i sindacati o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
Quand’è che l’azienda può ricorrere alle telecamere?
L’azienda può ricorrere alle telecamere esclusivamente per proteggere il patrimonio aziendale (ad esempio, posizionando le videocamere vicino agli scaffali, o in prossimità della merce, per evitare furti).
Altri usi impropri di questo tipo di impianti sono perseguibili penalmente.
Questo tipo di reato è chiamato “reato di pericolo”, in quanto rivolto alla difesa e alla protezione da eventuali lesioni della riservatezza e privacy dei lavoratori.
Per questo motivo, per fare scattare tale illecito penale è sufficiente la preparazione, anche senza alcuna attivazione, di apparecchiature audiovisive dirette a controllare a distanza l’operosità dei lavoratori.
In poche parole, per la punibilità non sono richiesti la messa in funzione e/o il concreto utilizzo delle apparecchiature, ma è sufficiente la sola predisposizione delle telecamere.